__________________________________________________
NUOVA SEGNALETICA STRADALE SUI CANTIERI
Il 13/02/2019 è stato pubblicato nella G.U. n. 37 il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”. Tale decreto è attuativo dell’articolo 161 comma 2-bis del D.Lgs. 81/2008 e costituisce un aggiornamento del D.I. 04/03/2013, il quale viene abrogato.
Novità
Individua le procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. In particolare, sono state aggiornate le previsioni del Decreto interministeriale del 4 marzo 2013, che viene contestualmente abrogato. Si compone di 6 articoli e 2 allegati tecnici.
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, con il coinvolgimento dell’INAIL e dei soggetti preposti al controllo della circolazione stradale, è chiamata a definire, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del nuovo Decreto, i criteri e le modalità per la raccolta e l’analisi dei dati relativi agli infortuni correlati alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, tenuto conto della competenza delle diverse Amministrazioni interessate.
È prevista, inoltre, una revisione periodica con cadenza almeno triennale delle disposizioni e delle procedure previste dal decreto, ove necessario, anche sulla base dei dati raccolti in ordine alle statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali.
I due allegati tecnici individuano, da una parte, i criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, descrivendo le procedure da seguire nello svolgimento delle attività oggetto di regolamentazione (all. I), dall’altra, i soggetti formatori, i contenuti, la durata nonché gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione per preposti e lavoratori addetti alle attività oggetto del decreto, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e dell’addestramento (all. II).
Corsi di aggiornamento
Rispetto al D.L. 4 marzo 2013, vengono modificate sia la periodicità di aggiornamento (5 anni) che la durata del corso di aggiornamento (6 ore). Il modulo tecnico e il modulo pratico devono espressamente avere attinenza con “le categorie di strade nonchè le attività di emergenza”.
Fino al 14 marzo 2019 il corso di aggiornamento è di 3 ore.
Entrate in vigore
Il decreto entra in vigore il 15/03/2019.
01/03/2019