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NUOVA SEGNALETICA STRADALE SUI CANTIERI

 

Il 13/02/2019 è stato pubblicato nella G.U. n. 37 il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”. Tale decreto è attuativo dell’articolo 161 comma 2-bis del D.Lgs. 81/2008 e costituisce un aggiornamento del D.I. 04/03/2013, il quale viene abrogato.

 

Novità

Individua le procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. In particolare, sono state aggiornate le previsioni del Decreto interministeriale del 4 marzo 2013, che viene contestualmente abrogato. Si compone di 6 articoli e 2 allegati tecnici.

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, con il coinvolgimento dellINAIL e dei soggetti preposti al controllo della circolazione stradale, è chiamata a definire, entro 180 giorni dallentrata in vigore del nuovo Decreto, i criteri e le modalità per la raccolta e lanalisi dei dati relativi agli infortuni correlati alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, tenuto conto della competenza delle diverse Amministrazioni interessate.

È prevista, inoltre, una revisione periodica con cadenza almeno triennale delle disposizioni e delle procedure previste dal decreto, ove necessario, anche sulla base dei dati raccolti in ordine alle statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali.

I due allegati tecnici individuano, da una parte, i criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, descrivendo le procedure da seguire nello svolgimento delle attività oggetto di regolamentazione (all. I), dallaltra, i soggetti formatori, i contenuti, la durata nonché gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione per preposti e lavoratori addetti alle attività oggetto del decreto, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e delladdestramento (all. II).

 

Corsi di aggiornamento

Rispetto al D.L. 4 marzo 2013, vengono modificate sia la periodicità di aggiornamento (5 anni) che la durata del corso di aggiornamento (6 ore). Il modulo tecnico e il modulo pratico devono espressamente avere attinenza con “le categorie di strade nonchè le attività di emergenza”.

Fino al 14 marzo 2019 il corso di aggiornamento è di 3 ore.

 

Entrate in vigore

Il decreto entra in vigore il 15/03/2019.

 

 

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01/03/2019